Le Detrazioni Fiscali per installazione Caldaie a Condensazione

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2011), proroga a tutto il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché in 5 come in precedenza. Tutto il resto rimane inalterato.

Dal 15 agosto 2009 sono esecutive le modifiche apportate alle procedure per avere la detrazione del 55% per la sostituzione di vecchi generatori di calore con caldaie a condensazione ad alta efficienza.
Secondo la normativa infatti si ha diritto alla detrazione del 55% (inclusa la spesa per la produzione delle certificazioni necessarie) per chi sostituisce un impianto di riscaldamento tradizionale con un impianto dotato di caldaie a condensazione (fino ad un valore massimo di Euro 30.000) e per chi installa impianti solari per l'acqua calda sanitaria (fino ad un valore massimo di Euro 60.000) entro il 31 dicembre 2010.
La Finanziaria 2009 stabilisce la suddivisione della somma da detrarre in 5 quote annuali di pari importo.
L'Art.31 della Legge n° 99 del 23 Luglio 2009, inoltre, semplifica le pratiche necessarie ai fini della detrazione. Infatti, così come per gli impianti solari, anche per le caldaie a condensazione non sono più richiesti gli attestati di Qualificazione o di Certificazione Energetica.

ENEA VADEMECUM PER L’USO: CALDAIE A CONDENSAZIONE
(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) - aggiornato al 12 ottobre 2009
REQUISITI “ESSENZIALI” CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
1. deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
2. deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ n° 37)
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
a) l’intervento deve configurarsi come sostituzione del vecchio generatore termico e non come nuova installazione.
b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.
Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
d) devono essere installate valvole termostatiche – ove tecnicamente compatibili – a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
e) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
f) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
g) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
• in alternativa, certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
• esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la FAQ n° 23):
• scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in:
• registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
• autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);
• identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare.
Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.

Scarica la Guida ENEA alle Detrazioni Fiscali per il Risparmio Energetico

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